Confidi Trentino Imprese aderisce al Fondo Ripresa Trentino
Con la Delibera della Giunta Provinciale n. 392/2020 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Provincia, Cassa del Trentino S.p.A, Banche, Confidi ed altri intermediari finanziari “per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica in Trentino”.
Con l’obiettivo di sostenere i Professionisti e le Imprese di micro, piccole e medie dimensioni in tutte le loro necessità di credito, in questo momento particolarmente difficile per l’economia locale, Confidi Trentino Imprese ha deciso di aderire al Protocollo e di concedere la propria Garanzia in misura pari all’80% dell’importo finanziato dalle Banche con commissioni pari a zero.
A COSA SERVE IL PROTOCOLLO
Con l’adesione al Protocollo, Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari offrono – ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività – alcune misure per contribuire a contenere gli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19. Gli Operatori Economici danneggiati potranno richiedere:
- sospensione rate mutuo / canoni leasing oppure rinegoziazione;
- attivazione di linee di finanziamento;
- supporto e consulenza gratuita.
CHI PUÒ ACCEDERE ALLE MISURE DEL PROTOCOLLO
Gli Operatori Economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva – senza limitazione alcuna in ragione dell’ambito di operatività degli stessi – e che:
- abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020;
- abbiano subìto un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del “periodo di osservazione”, ossia nell’intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda;
- le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.
COSA SIGNIFICA “IMPATTO NEGATIVO” IN CONSEGUENZA DEL COVID-19
L’impatto negativo è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:
- riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;
- riduzione di almeno il 10% dell’andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;
- riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;
- riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.
SOSPENSIONE RATE O RINEGOZIAZIONE
La delibera contiene una misura – migliorativa rispetto a quanto stabilito a livello nazionale – che consente agli operatori economici che si trovano nelle posizioni sopra descritte di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutui o dei canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio 2020 (optando tra sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale) sino al dodicesimo mese dalla data concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
In alternativa alla moratoria, gli operatori economici potranno richiedere la rinegoziazione del debito, con allungamento della durata fino al massimo del 100% della durata residua, mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario.
Qualora i finanziamenti oggetto di sospensione o rinegoziazione siano assistiti dalla garanzia Confidi quest’ultima permarrà valida e confermata sino alla nuova scadenza senza alcun onere aggiuntivo.
Qualora la rinegoziazione sia accompagnata dall’erogazione di almeno il 10% di credito aggiuntivo rispetto al debito residuo, il nuovo finanziamento aumentato sarà assistito da garanzia Confidi all’80% senza alcun onere aggiuntivo.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PLAFOND RIPRESA TRENTINO
Con l’adesione al Protocollo, e l’attivazione del Fondo Ripresa Trentino, banche ed intermediari finanziari potranno, ferma restando la loro autonoma valutazione del merito di credito, concedere linee di finanziamento a 24 mesi erogate in unica soluzione e rimborsate, sempre in unica soluzione, alla scadenza con oneri finanziati dalla PAT.
Le operazioni saranno regolate ad un tasso fisso convenzionato e con garanzia Confidi all’80% dove previsto.
La Provincia Autonoma di Trento, con uno stanziamento specifico, provvederà ad accreditare ai beneficiari contributi per l’abbattimento totale o parziale degli interessi passivi maturati.
Con l’adesione al Protocollo banche, intermediari finanziari e Confidi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato, nonché ad azzerare oneri o costi per istruttoria e garanzia.
Alla scadenza dei 24 mesi le parti potranno pattuire un pagamento rateizzato a condizioni agevolate.
TABELLA DI SINTESI FONDO RIPRESA TRENTINO
Operatore Economico |
Finanziatore |
Importo max del finanziamento (€) |
Durata |
Tasso fisso massimo |
Contributo massimo Provincia (max 24 mesi) |
---|---|---|---|---|---|
Senza garanzia Confidi | Banche | 25.000 | 24 mesi | 0,60% | 0,60% |
Con garanzia Confidi | Banche | fino a 300.000 (*) | 24 mesi | 0,40% | 0,40% |
imprese più strutturate | FSTAA | 300.000 – 1.5000.000 | 24 mesi | 0,90% | 0,40% |
(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 del D.L. 17/03/20 n.18.
RIFERIMENTI PER APPROFONDIMENTI
Per maggiori dettagli si invita a consultare l’allegata Delibera n. 392 del 25 marzo 2020 in cui sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi in conto interesse a favore degli operatori economici danneggiati dall’emergenza COVID-19.
Ulteriori informazioni nonché l’elenco aggiornato degli Istituti di Credito aderenti al Protocollo d’Intesa sono reperibili al sito dedicato all’iniziativa.
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